L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 217 del 28/06/2019, ha precisato che il soggetto che rientra in Italia prima che sia maturato il requisito della residenza all’estero per due periodi d’imposta, previsto dall’art.16, c. 2 del D.Lgs. 147/2015, non può fruire del regime fiscale agevolato.

Nel caso preso in esame dall’Agenzia delle entrate, un lavoratrice si è iscritta all’AIRE dal mese di dicembre 2013, vivendo e lavorando a Londra. Da aprile a dicembre 2017 è rientrata in Italia e successivamente ha di nuovo richiesto l’iscrizione all’AIRE in quanto tornata a vivere e lavorare a Londra.

A maggio 2019 ha ritrasferito al residenza in Italia.

Secondo l’Agenzia delle entrate, per fruire dell’agevolazione è necessario che sia soddisfatta una delle due seguenti condizioni: il richiedente deve essere in possesso di un titolo di laurea e deve aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più oppure deve aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione posta lauream.

Ciò posto, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’istante (ipotizzando che sia in possesso di un titolo di laurea) non può fruire del beneficio essendo rientrata a maggio, ossia prima di aver maturato il requisito della residenza all’estero per due periodi d’imposta.