Impatriati e gruppi di imprese: sì al regime agevolato anche dopo il distacco
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 85 del 17 febbraio 2022, ha chiarito che il regime fiscale agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015, si applica al cittadino italiano residente all’estero dal 2015 che, assunto inizialmente dalla Società Alfa in Italia, si stato inviato in distacco all’estero presso Beta (società del Gruppo) e, successivamente, risolto il rapporto di lavoro con quest’ultima, sia stato riassunto da Alfa, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente (rapporto in discontinuità con il precedente) con decorrenza 1° gennaio 2022, trasferendo la residenza fiscale nel territorio italiano.
Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, la recente circolare n. 33/E precisa, tra l'altro, che non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, si precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.
Con riferimento al caso di specie, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio in esame.
Pertanto, si ritiene che l'Istante, laddove risulti soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla disciplina de qua, possa applicare l'agevolazione fiscale di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, a decorrere dal 2022, periodo d'imposta in cui trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.
Ciò in considerazione del "nuovo" contratto di lavoro che verrà sottoscritto tra le stesse parti il cui rapporto di lavoro, iniziato il 30 novembre 1998, è cessato il 31gennaio 2017.
Inoltre, all'atto del rientro in Italia concluderà il rapporto di lavoro instaurato con un contratto di diritto locale dal 1° febbraio 2017 con la società estera presso la quale era stato distaccato dal 2016.
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