L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 492 del 25 novembre, ha chiarito che l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 16, D.Lgs. 147/2019 (lavoratori “impatriati”) si applica al lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di legge, che sia rientrato in Italia in data 1.4.2019, al termine di un periodo di distacco, durato due anni, all’estero. In particolare, l’istante ha dichiarato che:

- è in possesso del titolo di laurea magistrale;

- ha svolto continuativamente un'attività di lavoro o di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più (dall’1.4.2017 al 30.3.2019);

- è cittadino dell'Unione Europea;

- svolge attività di lavoro dipendente in Italia.

Con riferimento al distacco all'estero, l'istante ritiene che il rientro in Italia non sia una conseguenza della scadenza naturale del periodo di distacco all'estero, avendo ricevuto da parte della società estera una proposta, economicamente più vantaggiosa, per rimanere in Francia proprio in virtù delle competenze e responsabilità via via acquisite. Il rientro, pertanto, non è stato determinato né dalla scadenza naturale del contratto, né da motivi economici o familiari, ma è stato determinato da valutazioni legate alle intervenute opportunità di crescita e di acquisizione di nuove competenze offerte dalla nuova società italiana (facente parte dello stesso gruppo della società francese), incentivate, anche, dalla possibilità di usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

Inoltre, il rientro in Italia non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa, in quanto il ruolo di quadro assunto al rientro è differente rispetto a quello originario di impiegato.

Le Entrate hanno dato parere favorevole, in quanto, come già ribadito in precedenti interventi (si veda, su tutti, risoluzione 76/2018), il distacco non può essere elemento preclusivo alla fruizione dell’agevolazione fiscale nell’ipotesi in cui:

- il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;

- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione della maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.