L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 510 dell’11 dicembre 2019, ha precisato che il regime fiscale agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 (lavoratori impatriati) non si applica al lavoratore che, pur in possesso degli altri requisiti di legge, rientra in Italia alla naturale scadenza di un periodo di distacco all'estero e in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro stipulato con la stessa società distaccataria.

Nella fattispecie in esame, infatti, rientrando l'istante alle dipendenze della multinazionale distaccataria, in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro preesistente allo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero, il suo impatrio in Italia non si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.