L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 523 del 13 dicembre 2019, ha precisato che il soggetto, cittadino italiano, che, dopo un periodo di lavoro all’estero, trasferisce la propria residenza in Italia, nel settembre 2019, ricorrendo gli altri presupposti di legge, può fruire del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati ex art. 16, D.Lgs. 147/2015, a decorrere dal periodo di imposta 2020.

Allo scopo, le Entrate ricordano che, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Nella fattispecie in esame, pertanto, per poter beneficiare dell’agevolazione in commento, già nel periodo di imposta 2019, il lavoratore avrebbe dovuto trasferire la residenza fiscale in Italia entro il 2.7.2019.