L’Agenzia delle Entrate, a Telefisco 2020, rispondendo ad un quesito, ha precisato che il regime agevolato previsto dall’art. 16, c. 3-bis, D.Lgs. 147/2015, così come modificato dal DL 34/2019 (L. 58/2019), si applica sia nell’ipotesi in cui il figlio sia nato/adottato antecedentemente al rientro del lavoratore in Italia, sia nell’ipotesi in cui lo stesso sia nato/adottato successivamente, entro, comunque, la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. Ad esempio, se il lavoratore trasferisce la propria residenza fiscale ex art. 2 del TUIR in Italia nel periodo di imposta 2020, il figlio/i figli deve/devono essere nato/i (o adottato/i) entro il periodo di imposta 2024.

Allo scopo si ricorda che il comma 3-bis in commento prevede che le disposizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al c. 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al c. 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.