L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.159 del 28 marzo 2022, ha chiarito che non spetta il regime fiscale per ilavoratori impatriati ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015, al lavoratore distaccatoche, al rientro in Italia, abbia assunto un nuovo ruolo, in ragione delle maggioricompetenze ed esperienze professionali maturate all'estero, se i termini e lecondizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fattoimmutati.

La circostanza che continuino ad applicarsi le originariecondizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio (desunte dalla lettere dicessione del contratto e dalla successiva lettera di “rimpatrio”), porta aconsiderare che la posizione lavorativa assunta al rientro del dipendente siain "continuità" con la precedente posizione lavorativa, continuandoad applicarsi le medesime condizioni contrattuali (si veda, allo scopo,l’orientamento delle Entrate con le circolari 17/2017 e 33/2020 e larisoluzione 76/2018).

Nella fattispecie esaminata, il dipendente ha lavoratopresso Beta S.p.A., società facente parte del Gruppo, dal 1° agosto 2012 al 31dicembre 2017, con inquadramento di impiegato di 7° livello e mansioni diGlobal Sales Planning and Performance Manager.

A partire dal 1° gennaio 2018, il contratto di lavoro deldipendente è stato ceduto a Alfa Group Italia, società facente parte sempre delGruppo, e contestualmente è stato distaccato presso la consociata francese AlfaFR (poi assorbita da Alfa SASU), con sede di lavoro a Parigi.

Nel periodo del distacco la Società istante, e più ingenerale il Gruppo, ha vissuto una radicale riorganizzazione:

- tanto sul versante societario, in quanto la società AlfaGroup Italia S.r.l. a partire dalla fine del 2019 ha assunto una formagiuridica di società Societé par Action Simplifiee Unipersonnelle (SASU),sottoposta alla legge francese, mantenendo in Italia esclusivamente una sedesecondaria (branch) denominata Alfa Group Italian Branch;

- quanto sul versante organizzativo, con il trasferimentodella capogruppo del Gruppo dall'Italia alla Francia, e quindi con la variazionedel datore di lavoro che diventa la società francese per il tramite dellabranch italiana.

Il 1° gennaio 2021, il dipendente è rientrato in Italia,presso la Branch, trasferendo altresì la residenza fiscale ex art. 2 del TUIR.

Il nuovo ruolo rivestito a seguito del rientro in Italiaprevede l'inquadramento come Quadro.