Impatriati: le maggiori imposte versate per errore possono essere recuperate
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 275 del 18 maggio 2022, ha fornito le istruzioni operative per il recupero delle maggiori imposte versate dai dipendenti negli anni, a fronte della mancata applicazione del regime fiscale agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015, in relazione ai redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock options o dalla maturazione di restricted stock units (RSU).
Nella fattispecie esaminata, la società istante appartiene ad un gruppo multinazionale in cui risultano attivi numerosi programmi di mobilità internazionale del personale dipendente.
Gran parte di questi lavoratori, che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia per svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze dell'istante, risultano beneficiari, ricorrendone tutte le condizioni, del regime speciale di tassazione previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, applicato, su espressa richiesta egli interessati, direttamente in busta paga.
Tra i redditi corrisposti ci sono quelli che derivano dalla partecipazione ad un piano di azionariato implementato dal gruppo a favore dei suoi dipendenti. Il gruppo offre, infatti, a taluni dei suoi dipendenti, con specifici requisiti di seniority aziendale, la possibilità di acquistare, a titolo oneroso o gratuito, una certa quantità di azioni emesse dalla capogruppo, con sede negli Stati Uniti d'America, le cui azioni sono quotate sul mercato azionario statunitense.
I titoli in questione sono riconducibili a due tipologie: stock options e restricted stock units.
In entrambi i casi, l'attribuzione delle azioni emesse dalla capogruppo attribuisce al dipendente, per il combinato disposto degli articoli 9 e 51 del TUIR, un benefit in natura tassabile come reddito di lavoro dipendente, soggetto al richiamato regime speciale per i lavoratori "impatriati", nella misura in cui il relativo periodo di maturazione si è svolto in territorio italiano.
Tuttavia, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, le componenti reddituali derivanti dai suddetti piani di azionariato, pur rientrando nell'ambito di applicazione oggettivo del predetto regime, hanno scontato per ragioni legate all'impostazione del software utilizzato per l'elaborazione della busta paga mensile, l'ordinaria tassazione ai fini IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali, senza quindi beneficiare della detassazione prevista dal predetto regime.
Inoltre, in sede di elaborazione delle Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta 2019 e 2020, l'istante non ha dato evidenza di tale erronea quantificazione tramite la compilazione dell'apposita annotazione (contraddista con i codici CQ, CR e CS sia nella CU 2020 che in quella 2021), pertanto, i lavoratori interessati non hanno avuto la possibilità di recuperare le maggiori ritenute subite nelle loro dichiarazioni in quanto i termini di presentazione di una dichiarazione correttiva o integrativa a favore risultano scaduti.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 275/2022, ha chiarito che, nella fattispecie in esame, si possa procedere al ricalcolo, per gli anni 2019 e2020, del reddito di lavoro dipendente imponibile, in capo ai beneficiari che usufruiscono del regime in esame, applicando la detassazione per i redditi derivanti dall'esercizio delle Stock Options o dal vesting delle RSU e procedere al rimborso delle maggiori ritenute operate in capo agli stessi.
Contestualmente, l'istante deve presentare il Modello 770 integrativo, ai sensi dell'art. 2, c. 8, del DPR 322/1998 in virtù della possibilità di presentare una dichiarazione correttiva entro i termini per l'accertamento dell'imposta (non ancora scaduti per gli anni di riferimento) e, infine, rettificare le Certificazioni Uniche ai sensi dell'art. 4 del medesimo DPR 322/1998 per i periodi 2019 e 2020, consentendo quindi ai lavoratori di poter integrare la loro dichiarazione personale con le rettifiche operate (ovvero riducendo il reddito imponibile e l'ammontare delle ritenute subite).
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2021, preso atto dell'impossibilità di procedere al riconoscimento del beneficio da parte dell'istante nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno, circostanza evidenziata nell'istanza ed assunta acriticamente, l'istante potrà esporre nella Certificazione Unica 2022, utilizzando le apposite annotazioni, la corretta quantificazione del reddito imponibile agevolato, per consentire ai beneficiari di recuperare le maggiori ritenute subite direttamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021.
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