L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 371 del 12 luglio 2022 (contenuti ribaditi anche nell'interpello n. 372/2022), ha precisato che il lavoratore rientrato in Italia non può fruire della proroga del regime fiscale agevolato riconosciuto ai c.d. impatriati (art.5, c. 1, lett. c) DL 34/2019) se non adempie nei termini al versamento di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’ultimo periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione e non può nemmeno sanare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso.

Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle entrate, un lavoratore ha aderito al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015, ed avendo i requisiti per ottenere la proroga (aver acquistato un appartamento dopo il rientro in Italia, aver trasferito la residenza in Italia ed essere genitore di 3 figli minori) avrebbe dovuto entro lo scorso mese di agosto 2021 versare un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’ultimo periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Poiché non ha effettuato nei termini detto versamento ha chiesto all’Agenzia delle entrate se poteva sanare la situazione ricorrendo al ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle entrate ha risposto negativamente evidenziando che il termine per effettuate il versamento ai fini della proroga ha natura perentoria e non ordinatoria con la conseguenza che il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio.