La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13086 del 5 giugno 2009, ha stabilito l'illegittimità del licenziamento del dipendente che non comunica notizie relative ai beni dell'azienda. Il lavoratore, infatti, in siffatta ipotesi, non rompe il rapporto contrattuale e non viola il principio di buona fede.
Il caso di specie si riferisce al licenziamento disciplinare (ritenuto, appunto, illegittimo dalla Suprema Corte) intimato ad un dipendente con funzioni di capocantiere per aver "dolosamente occultato l'omessa volturazione catastale e gli adempimenti pubblicitari di un'unità immobiliare in favore dell'azienda, precostituendo i presupposti per distrarre la proprietà suddetta in suo favore".
Accertato che l'Ente non aveva acquisito la proprietà del fondo, la Corte ha ritenuto che, comunque, il lavoratore non aveva le funzioni o l'obbligo di curare i predetti adempimenti in favore del proprio datore di lavoro o di renderlo edotto della reale situazione catastale e dell'intestazione del bene nei registri immobiliari.