La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 15/10/2010 n.297, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell’art. 4bis del DLgs 368/2001 (introdotto dal DL 112/2008 convertito nella L. 133/2008) che riconosce al datore di lavoro che ha in corso giudizi per aver violato le norme in materia di apposizione e di proroga del termine alla data del 25 giugno 2008, la possibilità di indennizzare il prestatore di lavoro, il luogo della riammissione in servizio, con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
A dire il vero la Corte Costituzionale si era già pronunciata in passato sulla disposizione censurata, con la sentenza 214/2009, con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale infatti condivide la questione sollevata dal Tribunale di Tempio Pausania (sentenza 19/12/2008) secondo cui l’art. 4bis del DLgs 368/2001 viola il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione dato che se un altro lavoratore nelle stesse identiche condizioni contrattuali del ricorrente facesse valere adesso (dopo l’entrata in vigore del DL 112/2008) le stesse ragioni di illegittimità del termine apposto al contratto, avrebbe diritto alla riassunzione e non già alla mera indennità calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto, dato che a lui non si potrebbe applicare la norma transitoria introdotta dalla Manovra d’estate 2008.
Sempre secondo i giudici di merito la disposizione contrasta anche con l’art. 117 della Costituzione che nell’affermare che ogni persona ha diritto ad un giousto processo dinanzi al un Tribunale indipendente ed imparziale, impone al potere legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categoria di controversie.