Il Tribunale di Milano limita la nuova disciplina sui licenziamenti
A cura della redazione

<p >Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 25 ottobre 2012, si è pronunciato sull’applicabilità del nuovo rito speciale di materia di impugnazione dei licenziamenti di cui alla L. 92/2012, fornendo un’interpretazione restrittiva.
Secondo il Tribunale, il nuovo procedimento sommario non riguarda, infatti, le controversie in cui la decisione sul licenziamento presuppone una diversa qualificazione sulla titolarità del rapporto di lavoro.
In particolare, la controversia in esame aveva ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla reintegra presso un datore di lavoro diverso da quello da cui lo stesso veniva formalmente assunto. Tale controversia – si legge nell’ordinanza - non rientra fra quelle ricomprese nell’art. 1, commi 47 e 48, della L. 92/2012, presupponendo le citate disposizioni normative l’identità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio con quello per cui si richiede la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori con conseguente esclusione, a titolo esemplificativo, di tutte le domande, anche preliminari ed incidentali, relative all’accertamento della costituzione di diversi e ulteriori rapporti di lavoro con soggetti terzi rispetto al formale datore di lavoro. Stante la specialità del rito in oggetto, le relative disposizioni normative vanno interpretate in senso restrittivo.
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