L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, ha fornito alcune precisazioni in materia di reddito da lavoro dipendente, in particolare in riferimento a:
- ticket restaurant e indennità sostitutiva della mensa aziendale;
- criteri distintivi degli oneri di utilità sociale;
- il criterio del valore nominale.
Riguardo alla prima questione, si precisa che l'importo del valore nominale dei c.d. ticket restaurant che eccede il limite di 5,29 euro non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione dei fringe benefits (pari a 258,23 euro) prevista dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Per ciò che concerne i criteri che identificano gli oneri di utilità sociale (art. 100, comma, 1, del TUIR), ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere le seguenti condizioni congiuntamente:
- la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;
- deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti;
- tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.
L'esclusione della tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda.
Si fa presente che, anche in questo caso, l'esenzione è riferibile solo alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro.
Peraltro, gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, sono espressamente previsti dall'art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR e riguardano esclusivamente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati dell'art. 12 del TUIR, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Infine, l'Agenzia definisce il valore normale di riferimento, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, come quello costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.