Il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di demansionamento del lavoratore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29832 del 19/12/2008, ha stabilito che il lavoratore licenziato dopo che lo stesso sia stato tenuto in una situazione di inattività oppure adibito a mansioni inferiori, non rispondenti alla sua qualifica, ha diritto, oltre che alla reintegrazione in servizio, anche al risarcimento del danno non patrimoniale (esistenziale, morale).
Nella trattazione del caso di specie, la Suprema Corte parte dalla considerazione che il diritto al lavoro costituisce non solo un mezzo di guadagno ma anche e soprattutto un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore. La violazione di tale diritto, pertanto, è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro che licenzi il dipendente assentatosi dall'attività lavorativa in seguito a demansionamento; responsabilità che, peraltro, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale.
Il danno non patrimoniale, spiega, infatti, la Corte, deve essere inteso, nella sua accezione più ampia di danno derivante dalla lesione di interessi, costituzionalmente garantiti, non connotati necessariamente da rilevanza economica, e deve, pertanto, essere risarcito anche in assenza di reato.
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