Il rimborso delle spese sostenute per i servizi per l’infanzia
A cura della redazione
La nuova lettera f-bis del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, modificata dalla Legge di Stabilità 2016, utilizzando la locuzione “istruzione anche in età prescolare” consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, che possono essere esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, non solo le spese relative agli asili nido, già incluse nella versione originaria della norma, ma anche quelle per le scuole materne, in precedenza escluse, in quanto non contemplate.
Secondo l’Agenzia delle entrate (circ. 28E/2016) possono rientrare nella disposizione normativa non solo le spese relative al servizio di trasporto scolastico (tragitto casa-scuola e viceversa), ma anche quelle per le gite scolastiche, le visite d’istruzione e le altre iniziative previste dal POF (piano di offerta formativa) predisposto dall’istituto scolastico, inclusi i servizi di baby sitting.
La finalità di educazione e istruzione prevista dall’art. 51, c.2, lett. f-bis) ricalca quella contemplata indirettamente dalla lettera f) dello stesso comma 2 (richiamando l’art. 100 del TUIR).
Ma se entrambe fanno riferimento ai servizi di educazione e istruzione, cosa differisce la prima disposizione normativa dalla seconda?
Prima di tutto le norme differiscono per il requisito soggettivo: la lett. f) si rivolge ai dipendenti e a categorie di dipendenti i quali risultano non solo essere destinatari delle opere e dei servizi, ma anche i diretti fruitori (oltre, eventualmente, i loro familiari) degli stessi.
Invece nella lett. f-bis, le opere ed i servizi sono offerti ai dipendenti o a categorie di dipendenti, ma i fruitori finali sono soltanto i loro familiari (quelli individuati dall’art. 12 del TUIR).
Le norme differiscono anche dal punto di vista oggettivo. Più precisamente la lett. f) fa riferimento solo ad opere e servizi, mentre la lett. f-bis) include anche le somme.
Questo consente di sostenere, come sottolineato anche dall’Agenzia delle entrate con la citata circ. 28E/2016, che tra le modalità di erogazione delle prestazioni è possibile includere anche il rimborso spese, previa esibizione da parte del lavoratore della documentazione comprovante l’utilizzo delle somme per le finalità di cui alla citata lett. f-bis).
Pertanto il lavoratore che sceglie, tra i vari flexible benefit offerti dal piano welfare aziendale, le opere ed i servizi aventi finalità di educazione ed istruzione per un suo familiare (ad esempio il figlio) può sostenere la spesa pagando direttamente l’iscrizione alla scuola materna o all’asilo nido e poi richiedere all’azienda il rimborso del costo sostenuto.
In questo caso non è necessario che la ricevuta o la fattura rilasciata dalla scuola sia intestata al datore di lavoro.
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