Il rilascio del DURC nel concordato preventivo in continuità
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2835 del 24 aprile 2015, ha fornito indicazioni in merito ai requisiti necessari, ai fini del rilascio del DURC, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità aziendale ex art. 186bis del RD 267/1942 (Legge Fallimentare), introdotto dal DL 83/2012 (L. 134/2012).
Innanzi tutto si ricorda che già il Ministero del Lavoro ha ammesso la possibilità del rilascio della regolarità contributiva per l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuazione dell’attività qualora il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. moratoria indicata dall’art. 186bis, comma 2, lett. c), L.F. per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione.
Si chiarisce, inoltre, che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integri la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 in virtù del quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Ricorrendo tale ipotesi, conseguentemente, è possibile rilasciare il DURC sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell’attività aziendale ex art. 186bis, il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.
La pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 161 L.F., infine, determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell’art. 168 L.F. nel rispetto del principio di par condicio creditorum.
Tale divieto comporta, implicitamente, il divieto di pagamento dei debiti anteriori dal momento che, ove il creditore ottenesse in virtù di un adempimento spontaneo un pagamento che, al contrario, non è possibile ottenere per esecuzione forzata, risulterebbe parimenti violato il predetto principio di parità di trattamento dei creditori.
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