L'Agenzia delle Entrate, con le risposte date nelle risoluzioni 301 e 302 del 15 luglio 2008, ha ritenuto che le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi di previdenza complementare istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste) non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell'87,50%, in quanto non possono considerarsi quali "prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. 21/04/1993, n. 124" a cui faceva riferimento l'art. 48-bis, comma 1, lett. b), del Tuir.

L'Agenzia delle Entrate supporta tale interpretazione sulla base di due considerazioni:

I fondi in questione non risultano iscritti presso l'albo della COVIP e non sono soggetti alla vigilanza della stessa (condizioni previste, come sopra ricordato, dal D.lgs. n. 124 del 1993 per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione);

 - il meccanismo di funzionamento dei fondi svolge solo una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole, misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse interne di previdenza.