Il datore di lavoro può includere in un piano welfare e quindi riconoscere ai propri lavoratori beni e servizi di diversa natura. Questi però fruiscono dell’esenzione fiscale e contributiva soltanto se rientrano nel campo di applicazione di una delle disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR oppure nel D.Lgs. 252/2005.

Se si dovesse istituire un paniere di welfare aziendale tradizionale, non dovrebbero mancare i seguenti flexible benefit:

Istruzione – spese relative all’iscrizione dei figli del dipendente alle scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo nido all’università, incluse le spese per la mensa scolastica, i servizi di pre e post scuola e la frequenza dei centri estivi e invernali. E’ possibile includere sotto questa voce anche i libri di testo. Questi benefit possono rientrare nel ambito di applicazione della lett. f-bis) del citato articolo e quindi essere oggetto anche di rimborso.

Famiglia – spese relative ai servizi di assistenza per i familiari anziani (da intendersi quelli con un’età superiore a 75 anni) o non autosufficienti (previa presentazione di un certificato medico che attesta tale status). Queste spese possono rientrare nella lett. f-ter) e quindi essere oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro.

Cultura e tempo libero – vi rientrano tutte quelle attività ricreative ed educative, come gli abbonamenti alla palestra, a teatro, a corsi formativi oppure viaggi e soggiorni. Inoltre è possibile far ricadere sotto questa voce anche i servizi di assistenza sociale e sanitaria come i check up medici o le visite specialistiche. Tutte queste spese fruiscono dell’esenzione fiscale e contributiva senza alcun limite rientrando nel campo di applicazione della lett. f). L’unica condizione è che tali benefit possono essere forniti solo dal datore di lavoro. Non è quindi ammesso il rimborso spese.

Cassa sanitaria integrativa – i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente imponibile purché non superiori a 3.615,20 euro (lett. a).

Previdenza complementare – fruiscono dell’esenzione fino a Euro 5.164 i versamenti volontari integrativi a fondi pensione chiusi e aperti (D.Lgs. 252/2005).

Infine altri beni e servizi possono essere inseriti nel piano welfare, ma se non rientranti nelle predette lettere dell’art.51 del TUIR (si pensi ai buoni spesa o ai buoni carburante) possono fruire dell’esenzione fiscale soltanto se rispettano il limite annuo complessivo pari a 258,23 euro. Se viene superato detto limite, l’intero importo forma base imponibile.