Il nuovo articolo 18 non si applica ai licenziamenti intimati prima della Riforma
A cura della redazione

Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 14 novembre 2012, ha stabilito che le nuove disposizioni relative all’articolo 18 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) non si applicano ai licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012), anche se la controversia giudiziale è stata promossa in data successiva.
In breve, si ricorda che l’art. 18, così come modificato dalla Riforma Fornero, riduce il campo di applicazione della reintegra sul posto di lavoro, introducendo, come regola generale, quella del pagamento di un’indennità risarcitoria.
Con la suddetta ordinanza, in pratica, il Tribunale ha voluto chiarire che in tutte le ipotesi di licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012, non si applica la suddetta indennità risarcitoria in luogo della reintegra.
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