Il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate comporta il ricalcolo dei contributi previdenziali
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 1/08/2016, n. 140, ha reso noto che se l’artigiano, il commerciante o il libero professionista iscritto alla Gestione separata si avvale della mediazione, del tentativo di conciliazione giudiziaria o di un altro istituto di definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale.
Più precisamente, può accadere che a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate, venga accertato un maggior reddito del contribuente, per il quale viene richiesto il versamento di maggiori tributi rispetto a quelli originariamente pagati. Invia generale il maggior reddito accertato rileva anche ai fini previdenziali.
In questo caso il contribuente che riceve un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, se rinuncia ad instaurare un contenzioso in sede giurisdizionale, può definire la pretesa tributaria e/o ottenere una riduzione delle sanzioni tramite: la presentazione di una proposta di mediazione, la definizione della controversia in contradditorio tramite l’accertamento con adesione oppure accettare l’atto attraverso la c.d. acquiescenza.
Se il contribuente si avvale della mediazione tributaria e l’Amministrazione raggiunge un accordo con il contribuente, la procedura si conclude con la sottoscrizione di un atto, contenente l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione stessa e le relative modalità di versamento, e si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in presenza di pagamento rateale, entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo stesso.
Ai fini del perfezionamento della mediazione assume rilevanza anche il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Per la riscossione dei contributi è stato concordato con l’Agenzia delle Entrate di utilizzare il mod. F24, con specifiche causali da inserire nella sezione INPS: APMF per la gestione artigiani; CPMF per la gestione commercianti e LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
La circolare evidenzia che in presenza di un accordo di mediazione con pagamento rateale del dovuto, che stabilisce un reddito mediato al di sotto del minimale contributivo (in tale caso il pagamento dilazionato riguarderà solo la parte tributaria in quanto non risultano dovuti contributi a percentuale sul reddito), l’INPS procederà, dopo aver rideterminato il reddito nella misura della minor base imponibile stabilita dall’accordo, all’annullamento totale dell’avviso di addebito.
In questo caso, in assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del DURC, l’INPS attesterà la regolarità contributiva.
L’accertamento con adesione invece attribuisce agli Uffici finanziari la possibilità di definire, in fase precontenziosa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie rideterminando la base imponibile ed applicando sanzioni in misura ridotta.
La definizione della pretesa tributaria incide anche sui contributi previdenziali che avranno la stessa base imponibile di quella delle imposte sui redditi rideterminata in sede di accertamento con adesione.
Se il contribuente non rispetta le scadenze previste dal pagamento dilazionato, decadrà dalla possibilità di rateizzare il debito ma l’imponibile contributivo rimarrà quello definito con l’adesione (e non quello originariamente accertato).
Pertanto, il recupero contributivo, tramite avviso di addebito, comprenderà il residuo debito sulla base del reddito rideterminato in sede di adesione, oltre alle sanzioni ed agli interessi.
Qualora, invece, il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute o della prima rata in caso di pagamento dilazionato, l’adesione non sarà perfezionata, perderà efficacia ed il debito contributivo da recuperare con avviso di addebito dovrà riferirsi al reddito oggetto dell’accertamento originario.
Come ricordato sopra, il contribuente può anche avvalersi dell’istituto dell’acquiescenza, avente natura premiale, nelle ipotesi in cui dopo aver ricevuto un avviso di accertamento rinunci ad impugnare l’atto: a seguito di tale rinuncia corrisponde la riduzione a un terzo delle sanzioni.
Con la rinuncia all’impugnazione occorrerà provvedere all’integrale pagamento della maggior imposta accertata nonché al pagamento delle somme dovute dal contribuente a titolo di contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul maggior reddito.
Infine l’INPS ricorda che la definizione della pretesa tributaria può avvenire durante la fase contenziosa attraverso il tentativo di conciliazione giudiziale oppure la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
Nel primo caso, in mancanza di apposita previsione legislativa in merito all’efficacia della conciliazione sugli obblighi contributivi, la giurisprudenza (Cass. 19.6.09, n. 14300), a più riprese, ha affermato la necessaria correlazione tra contribuzione previdenziale e reddito accertato nelle competenti sedi a titolo definitivo.
Pertanto nei casi in cui all’INPS sia stata comunicata la definizione della controversia tributaria tramite conciliazione giudiziale, e dietro conferma dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate della contrazione del reddito accertato, verrà modificata l’azione di recupero degli importi originariamente richiesti.
Infine in merito alla chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, la circolare ricorda che l’istituto non assume rilevanza rispetto alle originarie pretese dell’Amministrazione fiscale, ma semplicemente consente la definizione agevolata del processo tributario mediante il versamento di una somma forfettaria di 150 euro per valori di lite fino a 2mila euro ed in percentuale variabile dal 10 al 50% per importi tra 2mila e 20mila euro.
Ne consegue che non può ritenersi che la definizione della lite determini la quantificazione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell’accertamento. Quindi, in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’INPS il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato.
In definitiva, i contributi richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito (o cartella esattoriale) non dovranno essere oggetto di annullamento (sgravio) e dovranno essere versati dal contribuente per l’intero ammontare originariamente quantificato dall’Agenzia delle Entrate.
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