Il licenziamento è privo di effetti se la contestazione non è immediata
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14/09/2011 n.18772, ha deciso che l’immediatezza della contestazione, che trova fondamento nell’art. 7 della L. 300/1970, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Infatti la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia voluto soprassedere al licenziamento, ritenendo non grave, o comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.
La tempestività della reazione del datore di lavoro all’inadempimento del lavoratore riveste particolare rilievo nel caso del licenziamento per giusta causa, dove il tempo più o meno lungo intercorrente tra l’accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva contestazione ed intimazione del licenziamento disciplinare, può in concreto indicare l’assenza di un requisito della fattispecie regolamentata dall’art. 2119 c.c.
Infine, concludono i giudici di legittimità, il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.
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