La Corte di Cassazione, con la sentenza 13/12/2010 n.25145, ha deciso che il datore di lavoro può intimare il licenziamento senza giusta causa non solo nei confronti dei dirigenti convenzionali, ossia quelli da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicato, ma anche ai dirigenti apicali ai dirigenti medi e a quelli minori dotati comunque di autonomia organizzativa, ad eccezione degli pseudo dirigenti da intendersi come tali coloro che i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente.
I giudici di legittimità sono giunti a questa conclusione partendo dal fatto che la qualifica di dirigente non spetta solo al prestatore di lavoro che come alter ego dell’imprenditore ricopre un ruolo di vertice nell’organizzazione, ma anche a chi per qualificazione professionale o responsabilità nell’organizzazione aziendale vi si pone di fatto in una posizione di autonomia.
Inoltre la Suprema Corte di sofferma anche sul concetto di giustificatezza previsto da alcuni CCNL come lecito motivo di licenziamento da tenersi distinto dal più ordinario giustificato motivo utilizzato per gli altri dipendenti diversi dal dirigente.
La giustificatezza del licenziamento è data dal particolare rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro tenuto conto delle mansioni assegnategli per la realizzazione degli obiettivi aziendali.
Ne consegue che la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto alle aspettative riconoscibili in via preventiva oppure una deviazione delle direttive assegnate dal datore di lavoro o un comportamento extralavorativo che incide sull’immagine aziendale possono giustificare la rottura del rapporto fiduciario e quindi il recesso.