Il lavoratore può essere sottoposto due volte al periodo di prova anche per svolgere le stesse mansioni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 novembre 2014, n. 23381, ha deciso che il datore di lavoro che stipula con lo stesso lavoratore due differenti contratti di lavoro, può legittimamente inserire due volte il patto di prova anche se le mansioni a cui è assegnato il dipendente rimangono le stesse.
Ciò è possibile quando il patto di prova è stato inserito nel secondo contratto di lavoro per soddisfare esigenze di valutazione relative alle attitudini personali e non solo professionali tenuto conto del carattere definitivo delle responsabilità attribuite al dipendente.
In sostanza secondo la Suprema Corte la previsione di un secondo periodo di prova non può essere ritenuta illegittima in assoluto a fronte di un precedente rapporto di lavoro intercorso tra le parti e per cui si era già consumato un periodo di prova iniziale, soprattutto se si tratta di verificare se ricorrono specifiche condizioni che, in rapporto al contenuto delle responsabilità assegnate al lavoratore con il nuovo contratto di lavoro, giustificano una nuova e più meditata valutazione delle attitudini personali e le qualità professionali del dipendente.
La sentenza richiama precedenti pronunce sulla medesima questione, ribadendo che la ripetizione di un patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti risulta ammissibile se sono intervenuti nel tempo fattori ulteriori che non attengono solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita e alle condizioni personali e di salute del lavoratore.
Deve quindi essere salvaguardato il principio per cui la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune delle due parti del rapporto di lavoro a poter verificare la reciproca convenienza alla prosecuzione del contratto.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità detto principio è stato rispettato dato che il primo rapporto di lavoro (contratto a tempo determinato) era stato costituito solo per sostituire un lavoratore assente, mentre il secondo rapporto (contratto a tempo indeterminato) è stato instaurato con il proposito di assegnare in via definita al lavoratore un ruolo di elevata responsabilità professionale. Questo ha evidenziato la presenza di una diversità non solo temporale, ma anche qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti.
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