Il lavoratore può accedere al proprio fascicolo personale
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6775 del 7 aprile 2016, ha affermato che il lavoratore ha diritto ad accedere al fascicolo personale contente i documenti e gli atti relativi al percorso professionale e al suo avanzamento di carriera come dipendente.
L’obbligo, in capo al datore di lavoro, di fornire il fascicolo personale del lavoratore deriva dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che della inerente necessaria trasparenza.
Nel caso concreto una lavoratrice di una grande azienda, che aveva avuto diverse valutazioni negative delle proprie performance, aveva richiesto l’accesso agli atti del proprio fascicolo e, in conseguenza del rifiuto del datore, si era rivolta al Garante privacy. Quest’ultimo aveva ordinato all'impresa l'immediata consegna del fascicolo, ma la stessa era rimasta inadempiente e la lavoratrice aveva deciso di rivolgersi al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
I giudici di primo e secondo grado avevano però rigettato la domanda sul presupposto che non poteva essere presentato ricorso all'autorità amministrativa e, di seguito, a quella giudiziaria, in relazione a domande aventi medesimo oggetto. La Cassazione, intervenuta sulla questione, ha invece affermato che l'inottemperanza dell'azienda dà luogo ad un giudizio autonomo rispetto al precedente ricorso in sede amministrativa e ha accolto la domanda della lavoratrice.