La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10484 del 14 marzo 2016, ha sottolineato che, dopo la depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016, non è più reato l’intermediazione illecita di manodopera in violazione delle disposizioni sul distacco e l’appalto.
Il passaggio illegittimo dei lavoratori rimane punibile con una sanzione amministrativa, a meno che non siano sfruttati dei minori, condotta che continua a essere considerata un reato.
L’articolo 8 del d.lgs. n. 8/2016 stabilisce che le sanzioni si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Dopo l’assoluzione gli atti vanno trasmessi all’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e irrogare la sanzione, ovvero alla direzione territoriale del Lavoro nel cui ambito è stata commessa la violazione.