Il diritto al TFR e la sua prescrizione sorgono con la cessazione del rapporto di lavoro
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/04/2009 n.9695, ha deciso che con la cessazione del rapporto di lavoro sorge sia il diritto al TFR che la sua prescrizione non rilevando invece il giorno in cui è stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.
Il problema affrontato dai giudici di legittimità riguarda l'inizio del periodo di prescrizione del diritto al TFR che viene riconosciuto al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In sostanza, nel caso in cui le somme che costituiscono il TFR hanno formato oggetto di un ricorso giudiziale da parte del lavoratore, il periodo di prescrizione inizia con l'insorgenza del diritto e quindi con la cessazione del rapporto di lavoro oppure con la definizione dell'ammontare da parte del giudice del trattamento di fine rapporto?
Secondo i giudici di legittimità ciò che rileva è il momento il cui il rapporto di lavoro è cessato e non quello in cui è stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.
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