Tra le prestazioni in natura che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti, vi possono rientrare anche i biglietti aereo per il ritorno a casa. Per questi ultimi, non trova applicazione l'art. 51, c. 2, lett. d-bis) del TUIR che fa riferimento esclusivamente agli "abbonamenti", ma il comma 3 dello stesso articolo secondo cui “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a Euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. Pertanto se il biglietto aereo ha un valore inferiore a Euro 258,23 ed è l’unico benefit riconosciuto al lavoratore, oppure se la somma di tutti quelli corrisposti nell’anno non è superiore al citato limite, non concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente. A nulla rileva il fatto che in azienda non sia presente un piano di welfare aziendale né un contratto collettivo di secondo livello, dato che i predetti benefit possono essere erogati discrezionalmente dal datore di lavoro anche al singolo lavoratore. Nessun obbligo quindi di corrisponderli alla generalità dei dipendenti o ad una categoria di dipendenti.