Il contributo sui permessi di soggiorno è illegittimo
A cura della redazione

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 6095 depositata il 25 maggio 2016, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni del D.M. 6 ottobre 2011, del Ministero dell’economia e delle finanze, che prevedono il pagamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1, co.1, dell’art. 2, co. 1 e 2 (nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente co. 1) e dell’art. 3. La misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto era determinata come segue: a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.
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