Il congedo parentale non può essere usato per svolgere un altro lavoro
A cura della redazione

E' legittimo il licenziamento del dipendente che fruendo del congedo parentale per la cura dei figli contemporaneamente svolge un'attività lavorativa presso un altro datore di lavoro o un'attività in proprio (Cass. 17/06/2008 n.16207).
I giudici di legittimità hanno rilevato che le prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla protezione sociale della famiglia sono volte a garantire una partecipazione paritetica di entrambi i genitori alla cura e all'educazione della prole senza distinzione o separazione dei ruoli tra uomo e donna.
In questo contesto il congedo parentale si configura come un diritto soggettivo che viene esercitato dal titolare con il solo onere del preavviso sia nei confronti del datore di lavoro sia verso l'ente previdenziale.
Le esigenze di tutela della paternità sono impedite dallo svolgimento dell'attività lavorativa e impongono di sospenderla per fare in modo che il padre possa dedicare alla cura del figlio il tempo che avrebbe invece dovuto impiegare al lavoro.
L'esistenza di questo diritto non esclude però la verifica delle modalità del suo esercizio, da parte delle aziende, per controllare che non siano stati commessi abusi.
La conversione delle ore di lavoro in congedo parentale non può ammettere un'accudienza soltanto indiretta, per interposta persona mediante il solo contributo ad una migliore organizzazione della vita familiare dal momento che questa esigenza può essere assicurata da altri istituti.
Ne consegue che ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
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