L’Inps, con il messaggio n. 2467 dell’11 febbraio 2014, ha ricordato che è tuttora vigente l’incumulabilità della facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Al fine di uniformare l’aziona amministrativa, con riguardo sia alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblici che quella dei rapporti privati, l’Istituto ha precisato che la suddetta incompatibilità opera indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi e, quindi, con riferimento a periodi sia precedenti che successivi all’1.1.1994.