Welfare
Il congedo genitori Covid prorogato a dicembre 2021
A cura della redazione
Arriva un nuovo Congedo genitori Covid.
Infatti, sono stati estesi fino alle fine del corrente anno, i Congedi parentali Covid-19. Lo prevede il Decreto Fiscale collegato alla Manovra del 2022 che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera od oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; o per la quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto.
Regole simili a quelle finora riconosciute se non per l’arco di tempo di riferimento, esteso fino al 31 dicembre 2021.
L' art. 2 del D.L. N° 30/2021 ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla durata dell’infezione da SARS Covid-19; alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto e alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Congedo che essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
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