Secondo la sentenza n. 3514 del 13 Febbraio 2008 della Cassazione, sezione lavoro, il compenso per lo straordinario fisso non è computabile nel calcolo degli istituti quali: ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi settimanli poichè non esiste nell'ordinamento un principio generale di omnicomprensività; semprechè non esista una manifestata e specifica volontà delle parti di ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi anche lo straordinario fisso e continuativo e trasformare così il relativo compenso in retribuzione utile ai fini del calcolo delle spettanze.