Il committente può essere responsabile per l'infortunio del dipendente dell'appaltatore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25946 del 19 giugno 2009, ha stabilito che, nel caso in cui l'appaltatore ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte ed il committente sia in grado di accorgersi facilmente dell'inadeguatezza delle stesse, anche quest'ultimo risponde delle conseguenze dell'infortunio determinatosi.
La Suprema Corte ha, infatti, osservato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.
Nella fattispecie in esame, l'infortunio mortale si era verificato per una palese contravvenzione alle misure antinfortunistiche, costituita dalla mancanza delle cinture di sicurezza che il committente doveva facilmente rilevare.
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