La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2112 del 28 gennaio 2011, ha rimesso alla Corte Costituzionale, sollevando questione di legittimità, le norme approvate con il Collegato lavoro relative all’indennità prestabilita (fra 2,5 e 12 mensilità) da erogare al posto del risarcimento del danno, in quanto lesive dei diritti costituzionali dei cittadini.
Il danno sofferto dal lavoratore, in virtù dell’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio, non può essere esattamente predeterminato, in quanto aumenta col decorso del tempo necessario allo svolgimento del processo. La liquidazione di un’indennità, eventualmente sproporzionata per difetto rispetto all’aumentare del danno, potrebbe, quindi, indurre il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento, tentando, eventualmente, di prolungare il processo oppure di sottrarsi all’esecuzione della condanna, vanificando, in tal modo, il diritto del cittadino al lavoro.