I versamenti alle casse o ad enti aventi esclusivamente fini assistenziali devono rispettare il principio mutualistico
A cura della redazione
Confindustria, con la circolare 18 luglio 2018, ha ricordato che i versamenti contributivi alle casse o agli enti aventi esclusivamente fini assistenziali, affinché possano essere esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art.51, c.2, lett. a) del TUIR, devono rispettare il principio mutualistico.
Questa condizione, non prevista né dalla disciplina sanitaria dei fondi, né tanto meno dalla disciplina fiscale, è stata prevista dall’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2018 e va ad aggiungersi alle altre due individuate dalla citata disposizione:
- Il versamento deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) oppure da regolamento aziendale.
- le casse e gli enti assistenziali devono svolgere la loro attività negli ambiti di intervento previsti dai decreti del Ministero della Salute, con obbligo di iscrizione all’Anagrafe dei Fondi sanitari e devono attestare di erogare una quota non inferiore al 20% delle risorse raccolte per prestazioni specifiche (es: assistenza odontoiatrica).
Confindustria si sofferma sul principio mutualistico, ossia che il contributo versato dal singolo dipendente alla cassa sanitaria sia destinato ad alimentare un fondo comune finalizzato all’assistenza di tutti gli associati ovvero dei beneficiari individuati nello statuto, ricordando che la ratio della norma, infatti, è quella di contrastare il ricorso a quelle ipotesi di stretta correlazione tra la contribuzione versata dal dipendente e la prestazione sanitaria ricevuta.
In sostanza se non ci fosse anche il principio mutualistico verrebbe consentito, per il tramite di una intermediazione fittizia delle casse sanitarie, di rendere non imponibili i rimborsi monetari delle spese sanitarie sostenute dal dispendente che, invece, secondo la disciplina vigente, concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Infatti non va dimenticato che l’art.51, c.2, del TUIR, dispone l’esclusione da imposizione dei servizi sanitari resi a favore del dipendente e dei suoi familiari solo nei casi in cui tali servizi siano erogati in natura dal datore di lavoro, mentre qualsiasi rimborso monetario è assoggettato a tassazione.
L’eventuale prassi volta a garantire una stretta correlazione tra la contribuzione versata dal dipendente e la prestazione sanitaria ricevuta, pertanto, configurerebbe un aggiramento delle regole di tassazione dei servizi sanitari nell’ambito del reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, a prescindere dal requisito della mutualità, secondo Confindustria, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria le somme versate ad enti e casse che attribuiscono il diritto al rimborso delle spese sanitarie per un valore non eccedente il contributo versato, in quanto operazioni elusive.
La circolare di Confindustria sul punto, per completezza, richiama anche la risoluzione dell’A.E. 34E/2004, con la quale è stato chiarito che i servizi sanitari erogati a favore dei dipendenti o dei loro familiari (es: check-up medico) possono essere resi dal datore di lavoro anche tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda. Il dipendente deve essere in ogni caso estraneo alle convenzioni stipulate tra il datore di lavoro e il fornitore, e non deve essere beneficiario di alcuna erogazione monetaria da parte della propria azienda.
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