Assonime, con la circolare 10/10/2018 n.22, ritiene che il versamento dei contributi ai fini assistenziali o di previdenza complementare derivanti dalla conversione del premio di risultato possa essere considerato a carico del datore di lavoro e, conseguentemente, essere assoggettato al contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art.9-bis del DL 103/1991.

Tutta la questione analizzata da Assonime ruota intorno all’art.12 della L. 153/1969 secondo cui non formano base imponibile ai fini previdenziali i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari e a casse, fondi, gestioni previste da contratti o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e sui familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione.

Tuttavia, secondo l’art. 16 del D.Lgs. 252/2005, i contributi e le somme predetti, diversi dalle quote di accantonamento al TFR sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti.

In sostanza, le somme versate dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari e tutte le somme versate a qualsiasi cassa, fondo o gestione, previsti dai contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare qualsiasi tipo di prestazione integrativa sono escluse dalla base imponibile contributiva ma restano assoggettate al contributo del 10%, mentre il contributo a carico del lavoratore concorre integralmente alla formazione della base imponibile contributiva.

A questo punto è sorto un dubbio. I contributi derivanti dalla conversione del premio di risultato e versati alla previdenza complementare devono ritenersi a carico del datore di lavoro e quindi soggiacciono al contributo di solidarietà del 10% oppure devono ritenersi a carico del lavoratore e quindi imponibili secondo l’ordinaria contribuzione?

Secondo Assonime, se si ritiene che la conversione del premio di risultato in contributi previdenziali o assistenziali ha ad oggetto somme entrate nella disponibilità del lavoratore a titolo di premi di risultato agevolabili e destinate per libera scelta del lavoratore al conseguimento di determinate prestazioni di welfare, allora i suddetti contributi dovrebbero essere integralmente imponibili ai fini previdenziali.

Però la situazione potrebbe essere interpretata in modo diverso. Più precisamente poiché il versamento dei contributi in questione deriva da un contratto collettivo di secondo livello che disciplina sia il premio di risultato sia la possibilità di conversione dello stesso in determinati benefit e tale determinazione contrattuale è finalizzata al miglioramento delle performance aziendali attraverso l’incentivazione dei dipendenti, si potrebbe ritenere che i i suddetti contributi siano versati dal datore di lavoro non solo in adempimento di uno specifico obbligo contrattuale posto a suo carico, ma anche nell’interesse dello stesso datore di lavoro, poiché vengono riconosciuti solo a fronte del miglioramento delle prestazioni dell’impresa negli ambiti individuati dal contratto collettivo aziendale o territoriale. In questo caso i contributi potrebbero essere considerati a carico del datore di lavoro e quindi assoggettati al contributo del 10%.

Assonime propende per quest’ultima interpretazione, in attesa di una pronuncia da parte dell’Agenzia delle entrate.