L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 19/07/2016 n. prot. 114710, ha stabilito che sarà ancora possibile versare i tributi speciali, individuati dai titoli I e II della tabella A allegata al Dl 533/1954 “tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze”, con il modello F23 fino al 31/12/2016.

Dal 1° gennaio 2017 tale modalità scomparirà, lasciando il campo solo al mod.  F24, che garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano tale modello per il pagamento di numerosi tributi.

Più precisamente il pagamento dei citati tributi con il mod. F24 inizia a decorrere dal 1° settembre 2016, ma l’Agenzia delle entrate ha concesso un periodo transitorio che durerà fino alla fine dell’anno, durante il quale ci si potrà avvalere ancora del mod. F23.

In ogni caso resta ferma la possibilità di versare i tributi speciali mediante apposizione del contrassegno telematico utilizzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo (articolo 3, comma 3, decreto dirigenziale 9 dicembre del 1997 del Ministero delle Finanze).

L’Agenzia ricorda che il provvedimento è la diretta conseguenza dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997, che ha introdotto il sistema di versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali con il mod. F24, prevedendo che tale sistema di pagamento possa essere esteso anche ad altre entrate, individuate con apposito decreto ministeriale.

A tal proposito, il decreto Mef dell’8 novembre 2011 ne ha disposto l’applicazione ai tributi speciali individuati dai titoli I e II della tabella A allegata al Dl 533/1954, stabilendo che modalità e termini di attuazione fossero definiti con apposito provvedimento.