I premi pagati l’anno successivo sono soggetti ad aliquota ordinaria
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alla tassazione a cui devono essere assoggettati i premi corrisposti ai dipendenti nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi.
Nel caso esaminato, la società datrice di lavoro ha stipulato un accordo sindacale con cui sono stati individuati criteri e modalità per la liquidazione al proprio personale dirigente delle somme da corrispondersi a titolo incentivante (MBO). Il verbale ha chiarito che l'erogazione dell'incentivo avviene nell'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
In particolare, il verbale ha specificato che: 1. "per quanto concerne gli obiettivi MBO che verranno assegnati a decorrere dall'anno corrente (erogazione dal 2022), le parti concordano di individuare le percentuali della retribuzione annua lorda (da calcolarsi con riferimento al mese di assegnazione - retribuzione mensile lorda proiettata per 12 mensilità più tredicesima e indennità operativa) da applicarsi in funzione del raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati per il riconoscimento del premio annuo MBO", secondo determinati criteri esposti nel suddetto verbale; 2. "il premio MBO viene erogato entro l'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno".
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l'anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e maggio), tale pagamento non può qualificarsi come "emolumento arretrato". Pertanto, non essendo ravvisabile alcun "ritardo" nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una "causa giuridica", si deve applicare la tassazione ordinaria. Non sussistono infetti né le situazioni di “carattere giuridico” (sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi) né "oggettive situazioni di fatto" che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta. Conseguentemente non sono riscontrabili i presupposti per l’applicazione della tassazione separata.
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