La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/01/2011, n.896, ha deciso che l’azienda che non applica il contratto collettivo di categoria è in ogni caso tenuta a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione minima concordata dalle parti sociali nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione, che impone al datore di lavoro di corrispondere al dipendente una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
Inoltre spiegano i giudici di legittimità l'argomentazione secondo cui la qualità di piccola impresa operante nel Mezzogiorno giustificherebbe la mancata applicazione dei minimi della contrattazione collettiva è infondata nel merito, in quanto le tabelle salariali allegate alla contrattazione collettiva sono state elaborate dalle contrapposte parti sindacali tenendo conto anche dell'esistenza e delle esigenze delle piccole imprese ed anche delle difficoltà in cui si potevano trovare quelle che operavano in alcune zone del paese.
Quindi in linea generale la retribuzione proporzionata prescritta dalla norma costituzionale è quella fissata dalle parti sociali contrapposte nella contrattazione collettiva.