L’art. 51, c. 2, lett. f-bis) del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del medesimo TUIR, tra le altre finalità, per la frequenza dei centri invernali.

Ma in cosa consistono i centri invernali? E’ bene precisare subito che ce ne sono di diverse tipologie, alcune hanno sede in città, mentre altre sono collocate in montagna, offrendo così ai ragazzi non solo la possibilità di trascorrere molto tempo sulle piste di sci, ma anche di avvalersi di altre attività sportive e ricreative come ad esempio: il pattinaggio, la discesa in mountain bike, il rafting, l’adventure park o semplicemente dei momenti per rilassarsi, guardare film, giocare e trascorrere insieme del tempo.

In ogni caso tutte le strutture hanno la comune finalità di intrattenere con attività di varia natura i ragazzi in età scolare dal mattino fino ad una certa ora del pomeriggio durante i periodi delle festività natalizie, ossia quando le lezioni scolastiche sono sospese ed i ragazzi generalmente sono a casa senza custodia degli adulti.

Il servizio reso da queste strutture è molto importante per i lavoratori genitori che si troverebbero a dover gestire i figli durante le vacanze. Questo servizio però ha un costo che non tutte le famiglie sono in grado di sopportare.

Al fine di agevolare questa categoria di dipendenti, il legislatore ha previsto che i costi possano essere sostenuti dal datore di lavoro, inserendoli in un piano welfare.

Poiché il legislatore ha previsto che non solo non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente “i servizi e le prestazioni”, ma anche le “somme”, porta a ritenere che il datore di lavoro possa riconoscere tali benefit anche a titolo di rimborso spese. Ossia il lavoratore sostiene le spese e poi, dietro presentazione di una fattura o ricevuta rilasciata dall’ente o associazione che gestisce il centro invernale, ottiene dal datore di lavoro il rimborso dei costi sostenuti.

Ciò è stato ricordato anche dall’Agenzia delle entrate nel punto 2.2. della circolare 28E/2016 dove, illustrando le modalità di erogazione delle prestazioni, viene confermata la possibilità che il datore di lavoro possa erogare i servizi: direttamente, tramite terzi oppure a titolo di rimborso spese.

Questo servizio potrebbe essere erogato anche ricorrendo ai voucher di cui all’art. 51, c. 3-bis del TUIR. L’azienda stipula una convenzione con l’ente o l’associazione che gestisce il campus e rilascia al proprio dipendente il voucher che riconosce al familiare del lavoratore il diritto a frequentare il centro invernale.