L'Inps, con il messaggio 20 luglio 2005 n. 26623, ha fornito le istruzioni relative alla contribuzione correlata al periodo di erogazione degli assegni straordinari a carico del Fondo per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali a favore dei lavoratori cessati dal lavoro e prossimi alla pensione. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione correlata sono versate, a carico del Fondo di solidarietà, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e al Fondo speciale di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge 377/1958, per i lavoratori ad esso iscritti. Gli importi dovuti dal Fondo di solidarietà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) sono calcolati applicando l'aliquota di finanziamento del FPLD (attualmente pari al 32,70%) ad una retribuzione imponibile convenzionale; quest'ultima è parametrata sull'ultima mensilità percepita dall'interessato, sulla base delle disposizioni contrattuali in vigore (cfr. art. 10, commi 7, 12 e 13, del DM 375/2003). Per quanto riguarda gli impiegati esattoriali, gli importi dovuti dal Fondo di solidarietà al Fondo speciale di previdenza sono calcolati applicando la vigente aliquota (attualmente pari al 5,50%) ad una retribuzione imponibile convenzionale, determinata ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge 377/1958 e parametrata sull'ultima mensilità percepita dall'interessato, sempre sulla base delle disposizioni contrattuali in vigore. Per il trasferimento delle somme a copertura dei contributi correlati, attualmente e nei limiti della quota ad essa spettante, l'azienda interessata nulla deve per la copertura della contribuzione correlata. Le aziende interessate dovrà, entro il 15 del mese successivo ad ogni trimestre solare, devono inoltrare all'Istituto una comunicazione, contenente i dati retributivi e contributivi inerenti i titolari di assegno straordinario, redatta secondo il modello di dichiarazione e lo schema di foglio di calcolo allegati al presente messaggio INPS in commento. Per quanto riguarda i trimestri solari già trascorsi e quello in corso, le aziende potranno inoltrare le relative comunicazioni entro il 15 ottobre 2005, avendo comunque cura di trasmettere distinte dichiarazioni e fogli di calcolo per ogni trimestre solare. Per ciascuna azienda, il primo trimestre solare di riferimento è quello che comprende il mese di decorrenza giuridica dell'assegno straordinario del primo lavoratore ammesso al trattamento, a prescindere dalla data - eventualmente successiva - di effettiva liquidazione e corresponsione dell'assegno stesso.