Tra i flexible benefit che un datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti, anche attraverso un piano welfare, meritano di essere evidenziati i buoni carburante che se erogati fino ad un importo massimo pari a 258,23 euro nell’arco di un anno, non costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, c.3 del TUIR.

I buoni carburante, che in passato venivano erogati solo in formato cartaceo, mentre ora sempre più in formato elettronico, sono uno strumento di pagamento del carburante che può essere speso in una delle stazioni di servizio presenti sul territorio italiano della compagnia petrolifera presso cui l’azienda ha effettuato l’acquisto.

I buoni carburante sono carte prepagate, non nominative a valore scalare; esistono nella versione usa e getta o ricaricabile e sono tutti dotati di banda magnetica e codice a barre.

Ogni buono è valido per un periodo predeterminato (generalmente 12, 24 o 36 mesi) dalla data di attivazione, decorsi i quali non può essere sostituito o prorogato, né può essere rimborsato l’eventuale credito residuo. Il valore del buono non può essere neppure convertito in contanti o accreditato su una carta di credito.

Se il datore di lavoro intende concedere ai propri dipendente i buoni carburante, il loro valore sarà esente fiscalmente e contributivamente fino ad un massimo 258,23€ nell’arco di un anno, mentre l’azienda potrà dedurre totalmente questo importo ai fini IRES.

Generalmente i buoni carburante che vengono erogati come benefit ai lavoratori sono carte elettroniche del tipo usa e getta, prepagate e non nominative, a valore scalare.

Il datore di lavoro può acquistarli on line, sul sito della società fornitrice di carburante (Eni, Shell, Total, Q8, ecc…) oppure recandosi presso la sede della stessa.

Sono previsti vari tagli di valore. Generalmente si va da un minimo di 10 euro fino ad un massimo di 150 euro.

L’attivazione del buono avviene a cura del personale della società erogatrice di carburante contestualmente all’acquisto oppure in differita su richiesta dell’acquirente.

Il valore del buono carburante corrispondente al valore nominale della carta ed è spendibile immediatamente dopo l’attivazione.

Alcune società consentono la spendibilità del buono carburante in modo frazionabile. In questo caso il valore residuo e la data di scadenza sono riportati sullo scontrino rilasciato dal gestore al termine di ogni transazione di acquisto di carburante oppure possono essere richiesti in ogni momento al gestore della stazione di servizio presso cui si è fatto riformimento.

E’ possibile anche che venga fissato il numero massimo di buoni carburante che può essere utilizzato per effettuare ciascun rifornimento. Ad esempio con Eni si possono utilizzare al massimo 2 buoni carburante. In questo caso se il valore totale dei 2 buoni non fosse sufficiente a raggiungere l’intero importo acquistato, sarà necessario saldare l’ammontare residuo con altro mezzo di pagamento (contanti o bancomat).

Nel caso in cui il buono carburante si dovesse smagnetizzare sarà possibile richiedere il trasferimento dell’eventuale credito residuo su un nuovo supporto, la cui data di scadenza comunque coinciderà con quella del buono smagnetizzato.

Invece, in caso di smarrimento, il buono non è sostituibile, né è rimborsabile l’eventuale credito residuo.

Infine, in caso di furto sarà possibile richiedere il blocco del buono carburante, presentando alla sede della società fornitrice di carburante la copia della denuncia alle autorità competenti. L’eventuale credito residuo sarà reso disponibile su un nuovo buono.

E’ bene comunque tener presente che, sia in caso di furto che di smarrimento, la società erogatrice di carburante potrebbe richiedere dei costi per la riemissione del buono.