L’Agenzia delle entrate – Direzione regionale Lombardia, rispondendo all’interpello n. prot. 904-1353 del 14 dicembre 2017, ha precisato che tutti i beni ed i servizi concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti nell’anno di riferimento concorrono al superamento della soglia pari a 258,23 euro prevista dall’art. 51, c. 3 del TUIR, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano singolarmente già tassati perché superiori alla predetta soglia.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Direzione regionale Lombardia, l’istante sosteneva che non doveva essere tassato il valore del buono spesa di ammontare inferiore a 258,23 euro erogato al dipendente a cui era già stata assegnata l’autovettura aziendale ad uso promiscuo, regolarmente tassata sulla base del valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI.

In sostanza secondo l’istante solo gli importi non tassati in capo al dipendente rilevano ai fini del raggiungimento del limite di esenzione pari a 258,23 euro, con la conseguenza che solo tali importi, superando il limite, comportano la tassazione di tutto il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente fin dal primo centesimo. Viceversa, se il bene o il servizio reso al lavoratore è già assoggettato a tassazione, il suo valore non rileva ai fini del raggiungimento della soglia dei 258,23 euro.

Di diverso avviso la Direzione regionale della Lombardia che, richiamando la circolare del Ministero delle finanze 16/07/1998 n. 188, precisa che la previsione di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR, costituisce un principio di carattere generale applicabile anche ai beni e servizi specificati nel successivo comma 4, tra i quali rientra anche l’assegnazione dell’autoveicolo aziendale ad uso promiscuo.

Pertanto, viene confermato che la soglia di 258,23 euro trova applicazione non solo per i prodotti dell’azienda ceduti al dipendente, ma più in generale per tutti i compensi in natura forniti al dipendente e ai suoi familiari. Inoltre, secondo la circolare 326E/1997 il riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito deve essere inteso nel senso che non concorre alla formazione del reddito quanto il dipendente ha corrisposto con il metodo del versamento o della trattenuta da parte del datore di lavoro.