Gravidanza: conserva lo status di lavoratrice la donna che smette di lavorare
A cura della redazione

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-507/12 del 19 giugno 2014, ha stabilito che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di «lavoratore» ai sensi dell’art. 45 TFUE, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.
Nella fattispecie, si trattava di una donna di origini francesi giunta il 10 luglio 2006 nel Regno Unito, ove ha lavorato essenzialmente come insegnante.
Alla fine del 2007, per la donna ha avuto inizio una gravidanza, con data prevista del parto il 2 giugno 2008.
Il 12 marzo 2008, quasi al sesto mese di gravidanza, la donna ha abbandonato il proprio impiego, in quanto il lavoro, che consisteva nell’occuparsi di bambini delle scuole materne, era diventato troppo faticoso. Essa ha cercato per alcuni giorni, senza successo, un lavoro più adatto al suo stato di gravidanza.
Il 18 marzo 2008, ossia undici settimane prima della data prevista del parto, la donna ha presentato una domanda di indennità integrativa del reddito. Poiché tale domanda è stata respinta dal Secretary of State con decisione del 4 maggio 2008, essa ha proposto un ricorso dinanzi al First-tier Tribunal.
Il 21 agosto 2008, ossia tre mesi dopo la nascita prematura di suo figlio, la donna ha ripreso il lavoro.
Con decisione del 4 settembre 2008, il First-tier Tribunal ha accolto il suo ricorso. Tuttavia, il 7 maggio 2010 l’Upper Tribunal ha accolto il ricorso proposto dal Secretary of State avverso tale decisione. Poiché la Court of Appeal ha confermato la decisione dell’Upper Tribunal, la donna ha adito il giudice del rinvio.
Riproduzione riservata ©