Gli interessi legali allo 0,2% dal 2016
A cura della redazione
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 11 dicembre 2015 (G.U. n. 291/2015), ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Fino alla fine del mese di dicembre 2015 continuerà a trovare applicazione l’attuale misura del saggio degli interessi legali pari all’0,5%, stabilita dal DM 11/12/2014 con decorrenza 1° gennaio u.s.
La modifica del tasso dell’interesse legale ha i seguenti riflessi:
- mancato o tardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa: le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da aziende in crisi (CIGS, mobilità e in tutti i casi di crisi, riconversione e ristrutturazione con particolare rilevanza sociale): la sanzione può essere ridotta fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da parte di aziende in procedura concorsuale: per violazioni dovute a morosità, la sanzione è pari alla misura del tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR - attualmente allo 0,05%) in ogni caso non inferiore al tasso legale;
- rateazione INAIL da autoliquidazione: i datori di lavoro possono pagare il debito INAIL da autoliquidazione in quattro rate di uguale importo (16/2 – 16/5 – 20/8, termine differito dall’art .3 quater del D.L. 16/2012, L. 44/20123 – 16/11) con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16/2, pari al tasso legale, qualora non sia ancora stato fissato il tasso corrispondente alla media dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico;
- tardivi versamenti fiscali del sostituto d’imposta: oltre alle prescritte sanzioni, ridotte se ci si avvale del ravvedimento operoso, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale;
- Crediti di lavoro: il Giudice che condanna il datore di lavoro al pagamento di crediti insoluti del lavoratore è tenuto a determinare, sulla somma lorda dovuta al lavoratore, sia gli interessi legali sia la rivalutazione monetaria.
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