L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2018, ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alle modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011, con particolare riferimento alle indennità erogate a titolo di indennizzo nella gestione delle crisi aziendali.

La risoluzione specifica che, considerato che i contratti di prossimità possono derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, e rilevato che tra queste ultime non è ricompresa la normativa fiscale, alle indennità e alle retribuzioni corrisposti in esecuzione dei medesimi contratti dovrà essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 del TUIR

Pertanto:

  • laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente;
  • solo laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.

Ne consegue che le indennità aventi la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.