La legge di Bilancio 2018, introducendo all’art. 51, comma 2, del TUIR, la lettera d-bis), ha previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.

Il piano welfare, pertanto, può ora prevedere, nelle modalità predette, il concorso del datore alla copertura delle spese che il dipendente sostiene per abbonarsi al trasporto pubblico locale, o per l’abbonamento dei predetti familiari. Il datore può anche scegliere di non coprire per intero l’onere sostenuto, o da sostenere, per il titolo di viaggio. Infatti, come chiarisce la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 29 marzo 2018, è irrilevante la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento. Pertanto, il piano welfare può prevedere le seguenti strade:

  1. erogazione o rimborso delle spese in misura pari al costo dell'abbonamento;
  2. erogazione o rimborso di tutti gli abbonamenti attivati dal lavoratore in corso d’anno, ma per un importo inferiore rispetto a quello effettivo (ad esempio, rimborso di 12 abbonamenti mensili di 80 euro nei limiti di 50 euro al mese – il lavoratore ottiene 600 euro a fronte di un costo totale di 960 euro);
  3. erogazione o rimborso degli abbonamenti attivati dal lavoratore per il loro importo integrale, ma nei limiti di una somma predefinita e con esclusione degli importi ulteriori (rifacendosi all’esempio di cui al punto 2, stabilito un tetto di 600 euro, si provvede al rimborso degli abbonamenti di 80 euro per 7 mesi, al rimborso di 40 euro per l’abbonamento dell’ottavo mese e rimangono scoperti i successivi rinnovi dell’abbonamento – anche in tale caso il lavoratore ottiene 600 euro a fronte di un costo totale di 960 euro);
  4. erogazione o rimborso parziale del costo dell'abbonamento annuale (ad esempio, rimborso di 500 euro di un abbonamento annuale del valore di 1.000 euro)

È importante, in ogni caso, che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte. Si consiglia, in proposito, di farsi rilasciare copia del titolo di viaggio e, ove disponibile, della fattura di acquisto. In assenza della fattura può essere utile anche la semplice ricevuta di pagamento dell’abbonamento, sempreché sia idonea ad identificare la titolarità dello stesso.

Gli abbonamenti che beneficiano del trattamento di favore sono quelli che consentono al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Si deve quindi trattare di un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. Conseguentemente, non possono beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore), né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli).

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Il beneficio di cui al TUIR può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni. Si ritiene che siano da escludere i taxi nonché gli abbonamenti a tratte coperte dall'alta velocità, in quanto, quest'ultime, non considerabili trasporto locale.

Si ricorda, in conclusione, che ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l’abbonamento sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti. Diversamente si configurerebbe un fringe benefit rilevante ai fini della formazione del reddito di lavoro dipendente (esente, in assenza di altri fringe benefit, fino all'importo di euro 258,23). Da ultimo si rileva che la il lavoratore può scegliere il rimborso/erogazione dell'abbonamento anche in sostituzione del premio di produttività.