L’INPGI, con la circolare n. 7 del 5 luglio 2021, ha reso noto che il 31 luglio p.v. scade il termine per il pagamento dei contributi minimi da parte dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso del 2021 hanno svolto attività giornalistica in forma autonoma.

Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi).

Gli importi dovuti per l’anno 2021 sono pari a: 370,89 (contributo minimo ordinario); 199,39 (contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) e 242,27 (contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto).

Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, alle coordinate reperibili nella circolare.

Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2021 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso apposito modulo.

I giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 31/07/2021 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2021 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati, previa comunicazione scritta di cessata attività tramite apposito modulo, dal versamento del contributo minimo.

La circolare ricorda che l’articolo 1,  commi 20 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha  disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti assicurati presso le casse previdenziali professionali autonome (quale appunto la Gestione separata INPGI) ed alle apposite Gestioni INPS, purché abbiano percepito nel periodo

 

d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nell'anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente. Nelle more della pubblicazione del predetto decreto ministeriale attuativo, il Comitato Amministratore della Gestione separata ha deliberato che:

  • fermo restando la scadenza regolamentare per il pagamento della contribuzione minima per l’anno 2021 - fissata al 31 luglio - gli iscritti che, nelle more della pubblicazione del decreto, ritengano di essere possesso dei requisiti ivi previsti per godere dell’esonero contributivo,  possono posticipare il versamento del contributo minimo 2021;
  • in caso di mancata pubblicazione del decreto, ovvero nel caso in cui l’iscritto non sia in possesso dei requisiti definitivi per l’accesso al beneficio, la quota di esonero contributivo attribuitasi  dall’iscritto non sarà soggetta a maggiorazioni per il ritardato pagamento, sempreché la stessa risulti versata entro il 31 dicembre 2021.