L’INPGI, con un comunicato del 5/10/2010, ha reso noto che per poter fruire del regime di esenzione fiscale e contributivo riconosciuto sulle somme che le aziende committenti versano ai propri collaboratori a titolo di rimborso delle spese da questi sostenute  è necessario che le stesse si riferiscano a beni o servizi strumentali alla realizzazione della collaborazione e che l'acquisto, da parte del giornalista, avvenga in nome e per conto dell’azienda committente.

Pertanto il presupposto per applicare l’esenzione è che la proprietà del bene o del servizio sia del committente (all’atto dell’acquisto il documento fiscale previsto per la specifica tipologia di bene o servizio deve recare come intestataria l’azienda).
Nei casi in cui è prevista l’emissione della fattura ai fini IVA, questa dovrà essere intestata all’azienda committente.
Infine, ricorda l’INPGI, se il collaboratore è in trasferta trova applicazione il regime previsto dal TUIR per i lavoratori dipendenti (esenzione per i rimborsi di vitto, alloggio, trasporto e piccole spese non documentabili entro il limite di 15,49 euro per le trasferte in Italia e euro 25,82 per le trasferte estero).