L’INPGI, con la circolare n. 10 del 22 settembre 2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’agevolazione contributiva ex art. 1, c. 20, della L. 178/2020.

Si tratta, nella fattispecie, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della L. 178/2020. Sono, quindi, esclusi i professionisti che hanno iniziato la loro attività dall’1.1.2021.

I requisiti per la richiesta sono i seguenti:

  • Essere in regola con gli adempimenti contributivi;
  • Non aver presentato domanda per la stessa misura a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • Non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
  • Non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’art. 1 della L. 222/1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura;
  • Aver percepito, nel 2019, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
  • Aver avuto, nel 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33% rispetto a quelli del 2019;
  • L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

I professionisti interessati devono inoltrare, a pena di inammissibilità, apposita domanda di esonero contributivo entro il 31 ottobre 2021. La domanda deve essere predisposta su un modulo in formato telematico on line, compilabile esclusivamente accedendo all’ area riservata agli iscritti del sito www.inpgi.it utilizzando le proprie credenziali.

Il Comitato Amministratore della Gestione separata, considerato che l’importo del beneficio spettante (massimo 3.000 euro) sarà determinato con decreto ministeriale soltanto dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande (31.10.2021), ha stabilito che:

  1. Ferma restando la scadenza regolamentare per il pagamento della contribuzione a saldo per l’anno 2020, fissata al 31 ottobre, è data facoltà agli iscritti che presentino, o abbiano presentato, l’apposita domanda di esonero contributivo, di sospendere il versamento di una quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell’eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021;
  2. Il giornalista che si è avvalso, nei modi e termini previsti, della facoltà di cui al precedente punto 1, nel caso in cui l’importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero stabilito dall’apposito decreto ministeriale, è ammesso al versamento senza maggiorazioni delle somme dovute a conguaglio a condizione che il pagamento delle stesse venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del predetto decreto;
  3. a parziale rettifica di quanto stabilito con la precedente delibera n. 9 del 24 giugno 2021, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale attuativo e dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro – a seguito dei quali è stato precisato che il beneficio dell’esonero non è esteso al contributo di maternità né a quello integrativo - gli iscritti che non abbiano versato la predetta contribuzione entro il termine del 31 luglio 2021, sono ammessi al pagamento della stessa senza maggiorazioni a condizione che versino quanto dovuto entro il termine del 31 ottobre 2021.

Per quanto riguarda i pagamenti rateali del contributo a saldo 2020, decorrenti dal 31.10.2021, si segnala che possono essere oggetto di esonero del contributo soggettivo le sole rate aventi scadenza nel corso dell’anno 2021.